La Giunta
comunale di Loano con delibera n. 212 del 20/11/2008 ha rettificato la
propria delibera n. 133 del 12/06/2008 di approvazione del Piano
Aziendale di Sviluppo Agricolo presentato dal sig. FOSSATI Stelvio
in qualità di legale rappresentante della ditta FOSSATI s.r.l.
con sede in Loano con la seguente motivazione: “…
RILEVATO
che:
̵
nella suddetta
deliberazione sono stati riscontrati alcuni errori materiali;
̵
detti errori
riguardano la erronea indicazione del foglio di mappa n. 5 per le
particelle n. 5, 10, 97, le quali invece risultano fare parte del foglio
n. 11, come risulta dagli elaborati costituenti il piano;
RITENUTO
doveroso ed opportuno apportare le necessarie modifiche al testo della
suddetta deliberazione onde eliminare ogni possibilità di errore
nell’individuazione esatta dei beni immobili facenti parte del piano
aziendale e degli obblighi connessi alla realizzazione dello stesso; …”.
Dalla delibera in oggetto non
si comprendono le ragioni e chi, di fatto, abbia indicato l’ erroneo
foglio catastale e chi lo abbia riscontrato e segnalato.
Sarebbe stato giusto
indicarlo nelle premesse della delibera!
Nel tale
dubbio ribadiamo l’ estrema leggerezza e superficialità con cui
sono state istruite ed approvate le delibere sopra elencate. Erano state
istruite oppure si portava (pari,pari) all’approvazione quanto
presentato dal/i richiedente/i? Se così è stato chi ha deciso tale
procedura, assumendosi così le responsabilità? Rimangono comunque da
rettificare ben altre 14 delibere, cointeressanti ben 22 nominativi (di
cui una parte risultano essere i veri proprietari)!
Signor Sindaco, ha il
dovere di procedere alle rettifiche (sempre che siano fattibili) anche
nei confronti di chi ha dichiarato il vero: ossia di essere i veri
proprietari dei terreni! E’ un atto dovuto nei confronti dei cittadini
onesti! Il tutto è conseguente alle delibere di Giunta comunale: atti
ufficiali! Se vi sono stati comportamenti e decisioni illegittime sara’
compito della magistratura accertare i fatti!
Nel prendere
atto di quanto deliberato dalla Giunta comunale riteniamo giusto e
doveroso precisare, con riferimento all’ elenco che a suo tempo avevamo
pubblicato ( e ora ripubblicato): il signor BURASTERO Giovanni,
residente a Loano Verzi che aveva dichiarato di essere proprietario dei
terreni indicati al Fg. 5, mapp. 5, 10, 97, è
effettivamente il proprietario. Se non provvederà
l’Amministrazione comunale (come è suo obbligo e
dovere!) saremo ben lieti di poter fare altre
precisazioni su richiesta degli interessati sopra citati
(documentata con visura catastale).
Altra interessante
informazione! Ai sensi
dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e successive
modificazioni e dell’art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 6 aprile 1987
i Segretari comunali hanno l’obbligo di trasmettere l’elenco dei
rapporti ricevuti e dei provvedimenti emessi, per ogni mese, inerente i
controlli effettuati nell’attività edilizia dalla Polizia Municipale:
alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Savona, al Presidente
della Giunta Provinciale di Savona e al Ministero dei Lavori Pubblici –
Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, tramite Ufficio
Territoriale del Governo di Savona. Lo stesso elenco viene
affisso all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi.
Presa visione di detto elenco per il mese di agosto
2008 si sono rilevati i seguenti dati (di cui alcuni curiosi):
a) Sono
riportati n. 13 comunicazioni di illecito edilizio di cui: n. 8 della
Polizia Municipale, n. 1 della Polizia Provinciale, n. 2 come
dichiarazione spontanea (senza data) e n. 2 comunicazione di
dimissioni dall’incarico da parte del Direttore dei lavori;
b) n. 2
comunicazioni di illecito edilizio sono relativi a Piani Aziendali di
Sviluppo Agricolo di cui uno intestati a persone che non risultano in
nessuna delibera di approvazione di P.A.S.A (?);
c) L’Ufficio Tecnico comunale ha proceduto all’ avvio
di procedimento per n. 7 pratiche e n. 2 ordinanze di sospensione lavori
e n. 2 ingiunzione di demolizione o di ripristino;
d) Sono state emesse n. 4 ordinanze quale sanzione
amministrativa pecuniaria (non sono indicati gli importi);
e) Sono state richieste n. 6
sanatorie urbanistiche di cui per n. 2
non è indicata la legge di
riferimento(?);
f) Sono indicate n. 7 di zona vincolata di cui n. 6 a
vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/04 artt. 167, 181) e n. 1 a vincolo
idrogeologico(L.R. n. 4 del 22.01.1999 e a vincolo paesaggistico);
g) Sono riportate n. 2 richieste di sanatoria
Ambientale (non è indicata la legge di riferimento);
h) E’ indicata n. 1 con applicazione degli
oneri urbanistici e ambientali;
i) Nelle note si rilevano n. 2 con valutazione
dell’Agenzia del Territorio con aumento di valore venale dell’immobile e
n. 1 con sanzione amministrativa pecuniaria di 516,00 euro;
l) Le opere
abusive sono state rilevate in: via dei Prigliani - località “Pastenelli”
- via del Salice, località “fasce” - via S. Erasmo (caduta di
calcinacci) - regione “Rolandette” - via per Verzi - viale delle
Rimembranze - via delle Trexende - frazione Verzi, località “Mogie” -
Borgata Isola Superiore - Corso Europa - Via Martiri delle Foibe e Via
Ghilini.
Caso emblematico di una
comunicazione di illecito edilizio da parte della Polizia Municipale
datata 29 novembre 2006
(?) con sanzione
amministrativa pecuniaria emessa con ordinanza del 19 agosto 2008
(?). E’ vero che è stata presentata una D.I.A. (Dichiarazione Inizio
Attività) in sanatoria in data 11/06/2008 ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001
– art. 43 comma 4 L.R. n. 16 del 6/06/2008.
Perché dopo più di un anno
e mezzo e solo dopo l’emanazione della Legge Regionale n. 16 del 6
giugno 2008? Sono stati pagati gli oneri di urbanizzazione?
Con tale legge è stato fatto un condono edilizio “sine die” ?
Riportiamo il testo dell’art. 43, comma 4°, della Legge Regionale n. 16
del 6 giugno 2008: “Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella
adottata sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al
momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o
il proprietario dell’immobile possono presentare istanza di sanatoria
versando la somma, non inferiore a euro 516,00 e non superiore a euro
5.164,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione
all’aumento di valore dell’ immobile valutato dall’Agenzia del
territorio. Nel caso in cui l’intervento sia stato realizzato in zone
assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva
autorizzazione, il rilascio del permesso in sanatoria deve essere
preceduto dall’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte
dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’articolo
167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.”
*Gilberto Costanza (giornalista iscritto nell’elenco speciale dell’Ordine, già assessore e consigliere comunale di Loano)
e-mail: gilberto.costanza@alice.it
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