TRUCIOLI SAVONESI
spazio di riflessione per Savona e dintorni Illegalità story (3) – Come far costruire approvando “varianti” alla variante di P.R.G.?
I “signori dell’edilizia”
che hanno reso ricca Loano
Alcuni tra i protagonisti
della “belle èpoque” (con “Liguriadiciasette”) e tante opere di bene
di Gilberto Costanza
Iniziamo da questo numero la pubblicazione di alcune delibere di Consiglio comunale approvate dal 2005 ad oggi con oggetto: “… comportante variante contestuale al vigente P.R.G. – Adozione.” Si ritiene opportuno riportare integralmente l’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G. citato nella delibera:
Art. 31 - Zona "S" - agricola di salvaguardia 1. Negli elaborati grafici di piano sono classificate zona "S" di rispetto ambientale le zone che pur conservando un carattere agricolo e produttivo piuttosto evidente sono dotate pure di notevoli valenze paesistiche ed ambientali.- Per tali zone il P.R.G. prescrive la conservazione e la salvaguardia. 2. Per quanto riguarda le aree scoperte, il manto vegetale d’essenze di alto fusto sarà’ conservato ed eventualmente arricchito con specie caratteristiche dell’area. Particolare cura e’ prescritta per la conservazione della coltura dell’olivo quale elemento rilevante del paesaggio ligure mediterraneo. 3. Saranno conservati, ed eventualmente restaurati, le recinzioni ed i muri di sostegno con l’utilizzo dei materiali già’ in sito o usati prevalentemente nell’area. 4. In dette zone sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia purché questa sia finalizzata al riordino o accorpamento di cubature disorganiche e in contrasto con la tipologia locale, al fine di addivenire ad un manufatto che, anche se parzialmente o totalmente diverso dall’originale, sia rispettoso dell’ambiente e delle caratteristiche architettoniche della zona. 5. Sono inoltre consentiti, per motivi igienico - sanitari, funzionali e per la riqualificazione dell’alloggio, incrementi di volume del 50% per gli edifici che non superino i 100 mq di s.l.u. e del 20% per quelli che non superano il volume di mc.500 come risulta insieme dallo stato di fatto di consistenza e dalla concessione edilizia precedente alla data di adozione della presente Variante. 6. E’ ammesso il recupero di ruderi di fabbricati esistenti. 7. Sono altresì consentiti interventi di sostituzione di edifici incongrui rispetto all’ambiente e alla tipologia dell’edificato agricolo. In tali casi si può procedere alla demolizione totale dell’edificio preesistente ed al recupero integrale della volumetria. 8. Analogamente, è consentito il riaccorpamento di più fabbricati allo stato attuale separati, in un unico corpo edilizio purché i volumi attualmente esistenti che si intende riunire siano compresi entro un raggio di 300 ml e alla condizione che il volume risultante non sia superiore ad 800 mc. Sul lotto oggetto di riaccorpamento non deve essere superata una densità fondiaria di 0,50 mc/mq. Devono in ogni caso essere rispettate le norme di zona concernenti le altezze e le distanze. 9. E’ ammessa anche, a mezzo di titolo abilitativo convenzionato, la traslazione all’interno del lotto, della cubatura esistente, al fine di ricomporre l’edificato in modo coerente con il contesto ambientale circostante e nel rispetto delle seguenti norme sulle distanze e sulle altezze: - altezza massima: ml 5,50 - distanza dai confini: ml 6,00 - distanza dai fabbricati: ml 12,00 10. Tali interventi di sostituzione sono assentibili solo previa presentazione di rilievo topografico asseverato dello stato di fatto e previa perizia asseverata da tecnico abilitato che attesti l’esatta consistenza dello stato di fatto. (1) I membri della Commissione Edilizia del Comune di Loano sono:
1)
Dirigente dell’U. T. C.
o funzionario da Lui delegato – Presidente;
2)
Responsabile del servizio di "Igiene pubblica, igiene
dell'ambiente",
sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale, o da altro medico
dipendente dell'A. S. L. competente, nominato dagli organi gestionali
della stessa;
3)
Comandante del Corpo Provinciale dei VV. FF.
(o un suo delegato);
4)
Ing. Ferruccio Masi
(iscritto
all' Ordine Professionale degli Ingegneri);
5) Arch. Marco Ciarlo
(iscritto Ordine Professionale degli Architetti);
6) Geom. Cristiano Blengino
(iscritto all'Ordine Professionale dei Geometri);
7) Geol.
Luana Isella (iscritto all’Ordine Professionale dei Geologi);
8) arch. Giorgio Boschetti
(esperto in materia di turismo e beni culturali);
9) avv.
Luca Saguato (esperto in materia giuridico/amministrativa);
Esercita le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario
Comunale o un impiegato del Comune designato dal Sindaco.
Il Tecnico Comunale può partecipare ai lavori della Commissione, su
invito del Sindaco, in qualità di relatore senza diritto di voto.
La Commissione Edilizia è integrata, in materia di bellezze naturali,
nei casi e con le modalità previste dalla L. R. 18 marzo 1980 n. 15 come
modificata con la Legge Regionale 19.11.1982 n. 44, con i due esperti
nominati arch. Laura Vittonetto
e arch. Rosanna Donato,
iscritti ed inclusi nell’Albo regionale degli esperti;
Si ricorda che sono ben
16 le delibere approvate con oggetto: varianti al P.R.G.) dal 2005 al
10.10.2008, di cui ben 6 successive alla ultime elezioni amministrative
del 2006. Dette delibere sono state tutte portate all’approvazione del
Consiglio comunale dal sindaco Angelo Vaccarezza e non abbiamo potuto
appurare se dalla sua prima elezione a Sindaco, avvenuta nel 2001 e a
tutto il 2004, quante siano state le varianti presentate. Le delibere
consultabili di Consiglio comunale e di Giunta comunale, dal gennaio
2005, sono in internet sul sito del Comune di Loano
www.comuneloano.it . E’ bene ricordare che già
l’amministrazione Francesco CENERE (con vicesindaco Angelo VACCAREZZA)
aveva portato all’approvazione la Variante Generale al P.R.G. nel 1998
(definitivamente approvata con D.P.R.G. n. 372 del 04/12/1998). In una
recente delibera di Consiglio comunale il Sindaco aveva dichiarato:“Sino
ad oggi spesso ci avete detto “andiamo avanti per varianti “, vi ricordo
che varianti urbanistiche non ne avevamo ancora portate nei due anni di
questo Consiglio Comunale.”. Ebbene Angelo VACCAREZZA,
scientemente, ha fatto una dichiarazione non veritiera! Sono state ben 6
le varianti presentate dopo le ultime elezioni amministrative!
Conseguentemente tutte
le varianti successive al 1998 sono, di fatto, “varianti” alla Variante
Generale! Come andremo a dimostrare lo stravolgimento del P.R.G., con la
conseguente disastrosa e insensata “cementificazione indiscriminata del
territorio loanese”, è stato voluto ed attuato, dalla “Casta loanese” (
sotto l’aspetto politico-amministrativo), in collaborazione con alcuni
tecnici e privati attivatisi a presentare progetti che hanno comportato
le “varianti” nella Variante Generale. Una cosa è certa e irreversibile:
Loano è cambiata e continuerà a cambiare in peggio. Addio al
turismo di qualità! Addio al turismo programmato e realizzato come in
tante località della vicina Costa Azzura e in buona parte delle Cinque
Terre! E’ sufficiente recarsi al nuovo cimitero Berbena con il pulmino
della S.A.R. per vedere nuove panoramiche in senso negativo della
nostra Loano. (Suggeriamo un itinerario cosìdetto turistico con partenza
dal semaforo di via Aurelia/via dei Gazzi poi si prosegue per via E.
Toti sino all’incrocio con via Bulasce e si arriva a Borgo Castello.
Breve sosta per andare a vedere le nuove costruzioni a fianco della
Chiesa di Monte Carmelo arrivando sul piazzale antistante la Chiesa
(notare il degrado e stato di abbandono) e poi ammirare (per modo di
dire) il nuovo osceno panorama: le costruzioni nel Nuovo Porto, il nuovo
condominio al posto dell’ex Albergo Cabiria(è tutto in regola?) e la
sopraelevazione di 2 piani (forse 3?) dell’Albergo Excelsior).
Sono in fase di realizzazione o all’inizio tutti i complessi
condominiali in senso orizzontale (per ora) a seguito di progetti
edilizi rilasciati con varianti (scandalose) al P.R.G.. Ma sono
veramente convinti i signori Francesco CENERE, Angelo VACCAREZZA, Pietro
OLIVA, Luigi PIGNOCCA, Nicoletta MARCONI & C. che per fare turismo di
qualità è necessario costruire tanto, in modo indiscriminato come
vogliono i “palazzinari” e chi vuole fare il “furbo o il privilegiato”
(a Loano sembra che tanti hanno trovato la loro “vigna” anche con finti
uliveti o finte specifiche colture!)? La prima risposta certa,
esaminando i verbali di delibere, è stata data dall’Assessore al
Turismo Nicoletta MARCONI (in risposta a domande fatte dalla
Capogruppo Avv. Elisabetta GARASSINI) la quale ha affermato”… se vogliamo come
strumento indiretto l’aumento del costo delle case a Loano, che vuol
dire quanto è appetibile Loano a livello turistico, questo purtroppo va
contro quello che è i cittadini residenti a Loano, però quanto più
aumentano le case a Loano quanto più è appetibile questa città a livello
turistico,…”.
In che mani è il turismo
loanese!
Comune di
Loano
(Provincia di Savona)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Numero 71, 17/10/2005 del registro deliberazioni.
Oggetto:
PROGETTO DI VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N° 173/03 RELATIVO
ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN VIA COSTINO DI MONTE
CARMELO 9, COMPORTANTE VARIANTE AL P.R.G. -
ADOZIONE -
Assunta nella seduta del 17/10/2005 alle ore 20:00 in Loano, nel Civico Palazzo.
Alla trattazione
risultano:
Totale:
21
Presenti: 15
Assenti: 6 Partecipa alla seduta il Sig. ARALDO Dr. Piero - Segretario Generale
Sotto la presidenza del Sig. GAVIOLI
Aldo -
Presidente del Consiglio Comunale
Il Presidente, ricordato
l’oggetto della proposta, come indicato al nr. 12 dell’Ordine del
Giorno, invita l’Assessore all’Urbanistica Prof.
Pietro Oliva a leggere il
testo della deliberazione che è del seguente tenore: IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO
a - che in data 02 marzo 2004 il signor Fabio Ragazzi, legale rappresentante della “LIGURIADICIASETTE” s.r.l. con sede in Milano, corso Europa, 13, proprietaria, ha sottoscritto la Convenzione n° 66964 di Rep., racc. n° 10846 del notaio Luciano Basso, relativa all’intervento di ristrutturazione urbanistica dell’immobile sito in via Costino di Monte Carmelo, 9, approvata dal Consiglio Com. le con deliberazione n° 15 del 27.02.2004;
b – che in data 09.04.2004 è
stato rilasciato al signor Maurizio
Salvadori, presidente del Consiglio di Amministrazione della
“Trident Immobiliare” s.p.a. con sede in Milano, corso Europa, 13, nuova
proprietaria, il Permesso di Costruire n° 173 per la traslazione e la
ricomposizione all’interno del lotto di pertinenza, della volumetria
dell’edificio sopra descritto, censito al Fg. 15 con i mappali n° 423,
424 e 509;
c – che l’intervento come sopra
abilitato prevede la realizzazione di un complesso immobiliare
costituito da 26 unità abitative e 35 autorimesse interrate, articolato
su due piani fuori terra, con volume di 4.573,82 mc e superficie coperta
di mq 780;
d – che i lavori sono iniziati
il 29.10.2004 e sono tuttora in corso;
e – che in data 28.04.2005, con
istanza assunta al protocollo al n° 13971, il sig.
Fabio Ragazzi, consigliere del
Consiglio di Amministrazione della
“Trident Immobiliare” s.p.a., ha richiesto l’approvazione del
progetto di variante al citato Permesso di Costruire n° 173/03,
comportante variante alla normativa del vigente P.R.G. in merito
all’altezza f.t. dei nuovi fabbricati progettati;
(2)
…omissis…
RICORDATO che l’immobile in questione ricade in zona “S” secondo le previsioni della variante generale al P.R.G. approvato con D.P.G.R. n° 372 del 04.12.1998 e che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in tale zona sono regolati dall’art. 31, comma 9 delle Norme tecniche di attuazione che dispone:
- “E’ ammessa anche, a mezzo di
titolo abilitativo convenzionato, la traslazione all’interno del lotto,
della cubatura esistente, al fine di ricomporre l’edificato in modo
coerente con il contesto ambientale circostante e nel rispetto delle
seguenti norme sulle distanze e sulle altezze:
-
altezza massima: mt 5,50
-
distanza dai confini: mt 6,00
-
distanza dai fabbricati: mt 12,00
PRESO ATTO che il progetto, come
presentato, pone in evidenza la necessità del ricorso alla variante
normativa sopra esposta in quanto propone la ricostruzione delle
preesistenti volumetrie in un complesso articolato su due o tre piani
f.t. con altezza massima di mt 9,00 in luogo della assentita altezza
massima di mt 5,50;
(3)
Il seguito della delibera nella prossima puntata
Riflessioni, ipotesi, domande
(1)Letto e riletto i dieci punti dell’art. 31 delle Norme
Tecniche di Attuazione risulta a noi incomprensibili le ragioni che
portano alla proposta ed approvazione della variante presentata
dall’Assessore all’Urbanistica Prof. Pietro OLIVA. Vi è solo un
interesse dei privati evidenziato dal progetto presentato dalla “Trident
Immobiliare Spa” a firma del signor Maurizio SALVADORI, presidente del
Consiglio di Amministrazione con sede in Milano – Corso Europa, 13. (Per
inciso si precisa che alla data del 19 c.m. il cartello obbligatorio
esposto in cantiere è illeggibile! Perché? La polizia
municipale ha l’obbligo di controllare se, in tutti i cantieri edili, è
regolarmente esposto e leggibile dall’esterno del cantiere e se è
completo in tutti i dati previsti dalla normativa.)
La variante modifica l’altezza massima da ml 5,50 a ml 9,00!
Un aumento quasi doppio! E’ vero o non è vero che nell’art. 31 si
legge: a)- al punto 1”… sono dotate pure di notevoli valenze paesistiche
ed ambientali – Per tali zone il P.R.G. prescrive la conservazione e la
salvaguardia.” b) al punto 8:”… Devono essere rispettate le norme di
zona concernenti le altezze e le distanze”?
E ALLORA?
(2)Curiose le date, i nomi e le motivazioni
indicate ai punti a), b),c),d) e e).
(3)Non è accettabile che norme che regolano un P.R.G. siano
disattese e addirittura variate con la seguente motivazione:”
PRESO ATTO che il progetto, come presentato (sic!),
pone in evidenza la necessità (??)
del ricorso alla variante normativa sopra esposta in quanto propone la
ricostruzione delle preesistenti volumetrie in un complesso articolato
su due o tre piani f.t. con altezza massima di mt 9,00 (??) in luogo della assentita altezza massima di mt 5,50; (!!)”.
Ma tale indirizzo vale anche per altri
cittadini? NO, valgono esclusivamente le norme del P.R.G.! E allora
Signor Assessore al’Urbanistica Prof. Pietro OLIVA aveva l’obbligo di
far rispettare le norme (leggi!) del P.R.G facendo ripresentare il
progetto! Perché non l’ha fatto? Si è creato un precedente pericoloso
che, a pioggia, ha portato e porterà ad una sistematica “nuova
cementificazione” del territorio loanese (vedi Prigliani con non meno di
3 varianti, Via Bulasce, Via Costino di Monte Carmelo ( anche con nuove
“case agricole”), Via Aurelia, ecc. D’altronde in altre zone simili sono
intervenute varianti al P.R.G., come si possono vedere nell’itinerario “turistico-panoramico”
sopra proposto.
Si può continuare così, a forza di varianti? Ma le istituzioni
preposte al controllo su gli Enti locali a livello nazionale, regionale
e provinciale, possibile che siano totalmente assenti? Gli stessi
Consiglieri comunali di minoranza non possono fare di più, con
determinazione e avvalendosi delle prerogative che a loro competono?
Gli stessi cittadini loanesi non sentono la necessità di far sentire la
loro voce? Ma quale futuro lasciamo ai nostri figli, ai nostri nipoti e
alle nuove generazioni? Possibile che solo il “dio denaro” prevale su tutto e tutti? Possibile che ad incoscienti,
impreparati ed incapaci amministratori (a colpi di maggioranza dove, in
Consiglio comunale, la regola (senza proferir “parola”) è alzare la
mano!) sia consentito di stravolgere leggi, norme e regolamenti senza
alcun freno e rispetto dei cittadini? Purtroppo sembra che a Loano, da anni, tutto questo è possibile!
Continua alla prossima puntata. e-mail: gilberto.costanza@alice.it |