TRUCIOLI SAVONESI
spazio di riflessione per Savona e dintorni


Seconda puntata/La “rapallizzazione” della frazione Verzi di Loano

Signor procuratore della Repubblica

È questa la legalita che fa rispettare ?

Una “zona franca” per ville e nuovi agricoltori miracolati

Sequestrata, dal Noe, l’area archeologica del ponte Romano

di Gilberto Costanza     

  

Loano -Riprendo dalle Norme di Attuazione (NTA) della Variante Generale al P.R.G..

L’art. 27 - zone agricole “EI”: edilizia ammessa: 1)-La zona agricola”EI” si attua a mezzo di Piano Aziendale di approvazione della Giunta Comunale esteso alla integrale pertinenza di almeno una Azienda Agricola. 2)-Gli indici di fabbricabilità sono fissati in 0,03 mc/mq per la residenza e 0,03 mc/mq per gli annessi agricoli fino ad un massimo di mq. 100 di superficie lorda.

Accorpamenti 1)- E’ consentito un incremento planimetrico (accorpamento) del 15% del volume ottenibile con l’indice qualora vengano realizzate, per più fondi ed in forma organica e contigua e quindi in aderenza, due o più unità. 2)-In tal caso è consentita la realizzazione della costruzione sul confine del lotto interessato, quando è formalizzato l’accordo fra le parti e sia definita l’area asservita. 3) In caso contrario la costruzione deve realizzarsi ad una distanza non inferiore a mt. 5,00 dai confini e mt. 10,00 dalle altre costruzioni. Servizi annessi alla residenza 1)-Ogni entità realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con strada, deve essere servita da acquedotto, deve essere collegata con la rete di distribuzione dell’energia elettrica e garantire lo smaltimento delle acque nere tramite sistema di depurazione atto a soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge. Asservimenti 1)-Possono essere asserviti lotti anche non contigui ma che risultino compresi nelle sotto – zone agricole omogenee “EI”, sino al raggiungimento di una volumetria massima complessiva di mc. 600.

Parametri ammissibili:

  • Indice fondiario                                             mc/mq  Vedi norma
  • % incremento sull’esistente                          -    20%
  • Altezza massima (H max)                             mt  4,50
  • Rapp. di copertura massimo (Rc max)        mq/mq 10% del lotto su cui insiste 
  • Distanza minima dai confini                         mt    5,00
  • Distanza minima dai fabbricati                    mt  10,00

Distanza minima dalle strade pubbliche                 mt    5,00.

 

L’art. 28 - zone agricole “ES” per agricoltura tradizionale: norme eguali a quelle riportate nell’art. 27 salvo il 2)-L’indice per la residenza è fissato in 0,03 mc/mq; l’indice per gli annessi agricoli è fissato nei termini seguenti:

  

·        Per aziende fino a   5.000 mq  -  mq.   40

·        Per aziende fino a 10.000 mq  -  mq    70

·        Per aziende oltre i 10.000 mq. -  mq  100.

L’art. 29 - zone agricole “EE”- edilizia ammessa: 1)-Sono le zone agricole destinate a bosco, al prato – pascolo, o gerbide in cui è consentita solo l’abitazione in loco per la razionale conduzione agricola dei fondi. 2)-L’indice è fissato in 0,03 mc/mq comprensivo degli annessi agricoli e della quota abitative, per un massimo di 0,02 mc/mq. Quest’ultimo funziona laddove si tratti di aree classificate ANI-MA è consentita laddove la stessa sia connessa e funzionale ad una attività prevalentemente zootecnica. 3)-A tal fine dovranno sussistere le seguenti condizioni:

·        dovrà essere rilasciato parere favorevole da parte del Servizio Agroalimentare che dovrà accertare sussistenza della dimensione minima dell’azienda in base all’allegata tabella,

·        il richiedente dovrà essere imprenditore a titolo principale,

·        dovrà essere prescritto il mantenimento della destinazione d’uso agricola e l’abitazione annessa all’azienda agricola non potrà essere alienata separatamente da quest’ultima.

Tabella per la valutazione… Le parti della zona EE incluse tra le aree carsiche e riclassificate quali zone S sono soggette alle particolari limitazioni introdotte dal piano del Comitato tecnico per l’ambiente di cui alla L.R. 14/1990 (vedi voto del CTU 753/1998 allegato al DPGR di approvazione del presente PRG).

 

L’art. 30 Attrezzature per agriturismo: 1)- E’ consentito il recupero a fini agrituristici, previa approvazione da parte della Giunta Comunale di idoneo Piano Aziendale, del volume rimasto libero in seguito al trasferimento dall’abitazione del coltivatore dei volumi di manufatti tecnici preesistenti incompatibili con la residenza (stalle, magazzini, depositi, laboratori). In tali spazi è consentito ricavare alcuni vani e servizi destinati alla utilizzazione agrituristica, fatto salvo l’obbligo di adeguarsi alla normativa contenuta nella Legge Regionale n. 39/1989 e s.m.i.. 2)-Vani e servizi per attività agrituristiche sono altresì ricavabili, in abitazioni agricole utilizzate da agricoltori, attraverso la ristrutturazione e l’ampliamento nei limiti del 30% del volume esistente anche senza l’osservanza dell’indice territoriale. In tali due casi la concessione ad edificare è subordinata alla stipula di una convenzione in cui vengano fissate le destinazioni dei nuovi volumi ed i termini di utilizzo, esclusivamente a fini agrituristici. Gli interventi edilizi comprendono: attrezzature per il tempo libero (spogliatoi, locali per attrezzature tecnologiche), bar, ristoranti e le pensioni e le locande come ai sensi della L.R. n. 11/82 e s.m.i.. (continua nella prossima puntata).

 

Il rinvio si rende necessario (ancora una volta) per non tediare il lettore nel richiamare leggi e Norme Attuative del P.R.G..

Per chi non l’avesse ancora letto rimandiamo i lettori all’elenco di tutti i proprietari di azienda agricola che hanno richiesto uno o più Piani Aziendali di sviluppo agricolo e approvati dalla Giunta comunale di Loano, dall’anno 1999 al giugno 2008, pubblicato nel settimanale n. 162 del 6 luglio 2008 di TRUCIOLI SAVONESI.

Facciamo anche in questa occasione riflessioni, ipotesi e domande.

Analizzando l’elenco sopra citato si evidenziano curiosi dati (probabilmente casuali) come:

·        La prima richiesta di approvazione di Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo è stata presentata il 20/05/1998 – prot. N. 13.458 dalla signora MARENGO Teresa finalizzata al miglioramento fondiario dei terreni siti in località “Berbena” e “Costino Monte Carmelo” per complessivi mq. 12.020, nonché alla costruzione di un edificio agricolo sui mappali 1035 e 1036: a) – “ACCERTATO: - che la signora MARENGO Teresa è proprietaria dei terreni censiti al Fg. 15 con i mapp. nr. 255 – 256 – 759 -1032 – 1034 – 1035 – 1036 – 1037 – 1038 ed al Fg. 14 con i mapp. nr. 423 e 632 – mentre ha la disponibilità dei restanti mediante contratti di affitto di fondi rustici stipulati con i proprietari: MARENGO Giuseppina e VELLA Adamo Serena;” b) – “RILEVATO: - che il Piano definisce le caratteristiche qualitative e quantitative delle colture in atto e di quelle future, con un beneficio fondiario medio annuo di £. 6.641.675=”; c) – “INDIVIDUATO: -  il collegamento oggettivo-funzionale tra gli edifici da realizzare e l’esercizio delle attività agricole previste sul fondo in questione;” d) – VISTI: - gli artt. 27 e 23 (quest’ultimo sicuramente errore di scrittura perché doveva essere il 32- ndr) delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Integrale al Piano Regolatore Generale, approvata con D.P.G.R. n. 372 del 04/12/1998; “VISTA la Legge 8 giugno 1990 –n. 142 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, legalmente espressi per alzata di mano, “DELIBERA …”. La Giunta Comunale era composta da: P.I. CENERE Francesco (Sindaco) – RAG. VACCAREZZA Angelo (Vice Sindaco) – PROF. OLIVA Pietro (Assessore) – DOTT. BOCCHIO Gianluigi (Assessore) – P.I. ZACCARIA Remo (Assessore) – DOTT. AZZARELLO Alfredo (Assessore) – SIG. IETRI Leandro (Assessore). Partecipava alla seduta DR. COLELLA Grazia (Segretaria Generale).

La prima riflessione consiste nel notare che la domanda è stata presentata in data 20 maggio 1998 e che la Variante Integrale al Piano Regolatore Generale, unitamente alle Norme di Attuazione , è stata approvata dalla Giunta Regionale in data 4 dicembre 1998 (sei mesi dopo!). Casualità o preveggenza? Domande: 1)-Se la richiedente era ed è residente in via Costino di Monte Carmelo al n. 16 perché la Giunta comunale ha approvato il Piano Aziendale di una ulteriore costruzione di un edificio agricolo? 2)-Era compatibile con le Norme di Attuazione dichiarare la disponibilità di mappali mediante contratti di affitto di fondi rustici? 3)-Da chi è abitato il nuovo edificio agricolo e se ivi residente è coltivatore diretto? In caso contrario viene pagata l’ICI e l’addizionale IRPEF? 4)-Sono stati fatti i dovuti controlli ed accertamenti da chi di dovere? Se no: perché? Insomma è tutto regolare? Ovviamente sino a prova contraria è da ritenersi tutto regolare. Siamo comunque in attesa di una cortese ed esauriente risposta!

Il seguito alla prossima puntata che, oltre ad ultimare le Norme di attuazione col riportare l’art. 32, riprenderemo altri casi e nomi di richiedenti Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo che saranno oggetto di riflessioni, ipotesi e domande.

Gilberto Costanza.

  ULTIMA ORA/

Area archeologica di via Pontassi

Sottoposta a sequestro del Noe

  A LOANO (non ancora letto sulle cronache locali dei giornali): “ L’AREA ARCHEOLOGICA DEL PONTE ROMANO IN VIA PRIGLIANI SOTTOPOSTA A SEQUESTRO DAL NUCLEO COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE DI GENOVA ”.

Da alcuni giorni l’area archeologica del Ponte Romano in Via Pontassi (al confine con Borghetto S. Spirito) è stata sottoposta a sequestro preventivo (art. 321 C.P.P.) per violazione delle norme di legge previste dal D.L.VO. 22.01.2004 nr. 42 (codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Il provvedimento è stato predisposto dal Nucleo Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Genova del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Sono sorpresi i nostri attenti Amministratori del Comune di Loano?  In che città vivevano e vivono?

Sono veramente convinti di amministrare per il bene dei “propri cittadini”? Qualcuno della “Casta loanese” dovrebbe iniziare a vergognarsi (anche per lo scempio edilizio e archeologico avvenuto, negli ultimi decenni, nel territorio loanese)  e trarre le dovute conclusioni nei confronti dei cittadini loanesi e anche dei numerosi turisti che frequentano la nostra Loano! Signor Sindaco, signori Assessori, signori Consiglieri comunali, ci vogliono più controlli sulle costruzioni edilizie! Anche in questo importante settore ci vuole più moralità e buon governo locale! C’è una particolare e ossessiva attenzione nei confronti di tutta la collettività, di determinate categorie di loanesi (come i commercianti, gli automobilisti e altre categorie che sono stati tartassati con aumenti indiscriminati di tasse locali ( vedi addizionale IRPEF che negl’ultimi due anni è aumentata dal 0,2% allo 0,8%, pari ad un 300% in più e anche servizi a domanda individuale), con nuove tecnologie e ossessivi controlli). Al bando gli opportunisti, gli affaristi, gli amici degli amici, ecc.! Alcuni dicono e altri hanno scritto che io sono polemico nei miei interventi. Non è così! E’ vero che muovo critiche ( con intento costruttivo!), che faccio riflessioni, ipotesi e domande. In oggi ho fatto molte domande e documentato tanti problemi che mi interessano direttamente (specialmente quando sono “tartassato” dai miei Amministratori in conseguenza di “di chiara irresponsabilità e incapacità” nella gestione del Comune) e che interessa tutta la collettività loanese!  Lo scrive e lo sottoscrive il cittadino loanese Gilberto Costanza.  

 Nota: Gilberto Costanza è stato assessore del Comune di Loano e candidato nella lista civica “èLoano”