PRIMA PUNTATA/ La Rapallizzazione di Verzi a Loano descritta da un ex assessoreNELLO STUDIO DELL’ARCHITETTO Tempi passati quando Cenere gridava: <VIVERI E’ COME PREVITI> ,da Secolo XIX del 10 marzo 1998. Tempi recenti quando il sindaco Vaccarezza si faceva fotografare (Il Secolo XIX pubblicava) con il procuratore capo della Repubblica, Scolastico, che in due occasioni pubbliche ha puntato l’indice contro gli scempi edilizi e lo sfruttamento devastante del territorio. Eppure la storia edilizia che documentiamo, al di là dei controlli a campione, a passo di lumaca, iniziati il 12 ottobre 2007 (riportavano le cronache locali), non ci dicono se la “legge è uguale per tutti”, oppure a Loano ci sono privilegiati e forse anche impuniti. Magari potrebbe intervenire la Procura generale di Genova. Visto che i “topi ballano” e “cantano”!
di
Gilberto Costanza
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Loano - Come già anticipato in precedenti mie lettere aperte pubblicate su www.truciolisavonesi.it (con la pubblicazione dell’elenco proprietari di azienda agricola che hanno richiesto uno o più piani aziendali di sviluppo agricolo e approvati dalle Giunte comunali presiedute dai sindaci Francesco Cenere e Angelo Vaccarezza) e n. 163, rispettivamente del 6 luglio 2008 e del 14 luglio 2008, inizia la prima puntata sui Piani aziendali di sviluppo agricolo (in seguito denominati, per brevità, P.A.S.A.), con doverose premesse di richiamo Leggi e normative vigenti. La legge n. 9 del 9 gennaio 1963, per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto richiede la sussistenza di specifici requisiti oggettivi e soggettivi: |
Requisiti oggettivi:
a) il fabbisogno lavorativo del fondo non deve
essere inferiore alle 104 giornate annue; b) l’effettiva prestazione di
lavoro del nucleo familiare non deve essere inferiore ad 1/3 di quella
occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per
l’allevamento del bestiame. Requisiti soggettivi:
a. le attività agricole devono essere esercitate direttamente con
carattere di manualità; b. i soggetti interessati devono dedicarsi in
modo esclusivo o almeno prevalente alle attività agricole. Per attività prevalente deve intendersi quella che
impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell’anno
e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito. La legge n. 41 del 1977, all’art. 5, così recita: “ E’
considerato imprenditore esercente l’attività agricolo a titolo
principale colui che dedica almeno i due terzi del proprio tempo di
lavoro complessivo all’attività agricola e che da questa trae almeno i
due terzi del proprio reddito globale di lavoro. I limiti di cui al
comma precedente possono essere ridotti al 50 per cento del reddito e
del lavoro complessivamente ricavato e dedicato all’agricoltura purchè
alla fine del piano il tempo di lavoro dedicato all’attività agricola
raggiunga il limite di 2.300 ore annue per una unità lavorativa uomo
(ULU) ed il reddito raggiunga quello comparabile. E’ altresì considerato imprenditore esercente
l’attività agricola a titolo principale colui che avendo l’azienda
ubicata per la maggior parte in territorio montano o in zona
svantaggiata dedica almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro
complessivo all’attività agricola e che da questa trae almeno il 50 per
cento del proprio reddito globale di lavoro. I soci delle cooperative
agricole costituite a norma delle vigenti disposizioni e quelli delle
associazioni di imprenditori che presentano un piano comune devono
ricavare dall’attività singola e da quella associata almeno il 50 per
cento del proprio reddito e devono dedicare all’attività aziendale ed
associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.” |
Casa Agricola Pietro Oliva |
Considerato che le delibere di Giunta comunale di approvazione di P.A.S.A., in premessa, richiama gli art. 27 e 32 delle Norme Tecniche di Attuazione (in seguito denominati, per brevità, NTA) della Variante Generale al P.R.G. (Piano Regolatore Generale), approvata con D.P.R.G. n. 372 del 04.12.1998, prevedono che l’edificazione nelle zone agricole si attui “a mezzo di Piano Aziendale di approvazione della Giunta Comunale, esteso all’integrale pertinenza di almeno una azienda agricola”. A prescindere che sembra non esserci coerenza e facili diverse interpretazioni nel Capitolo V – Zone agricole – fra gli articoli dall’art. 24 all’art. 38. |
L’art. 24 definisce le
zone
agricole: 1) Le zone
agricole individuate all’interno del territorio comunale si suddividono
in 4 categorie:
·
Zone agricole “EI”,
per agricoltura intensiva;
·
Zone agricole “ES”,
per agricoltura tradizionale;
·
Zone agricole “EE”,
per attività agro – silvo – pastorali e difesa idrogeologica;
·
Zone agricole “S”,
agricole di salvaguardia anbientale. 2) Per gli interventi assentibili in ciascuna di
queste zone si danno le seguenti definizioni::
1) Fondo rustico:
E’ l’insieme dei terreni, di un unico proprietario,
ricadenti in zona agricola omogenea, anche non contigui, costituenti la
stessa azienda.
2) Azienda agricola:
E’ l’azienda insistente su un fondo rustico, debitamente coltivato,
avente una superficie agraria (Sa) pari almeno a quella minima stabilita
in ogni singola articolazione delle zone agricole.
3) Abitazione connessa alla conduzione agraria
del fondo: E’ il complesso delle
strutture murarie destinate alla residenza, finalizzate ad una corretta
conduzione del fondo aventi tipologia rurale e precisamente:
- deve essere
collocata in edifici di norma unifamiliari o, al massimo, in edifici con
non più di tre alloggi; - deve avere una superficie lorda (comprensiva delle
murature) non superiore a mq. 200,00; - … L’art. 25 definisce la
destinazione d’uso:
1) La destinazione d’uso dei
suoli e degli edifici nonché parte dei medesimi sono esclusivamente
connesse alla conduzione agraria dei fondi salvo i casi già
caratterizzati alla data di adozione del PRG da diversa destinazione
d’uso rispetto a quella comune alla conduzione delle attività agricole.
Nelle zone agricole sono consentiti interventi esclusivamente per le
seguenti destinazioni d’uso: 1) abitazioni connesse alla conduzione
agraria del fondo; 2) annessi rustici; 3) … . 2) in tutti i casi
si intervenga sul patrimonio edilizio esistente, la S.I.u minima degli
alloggi non può essere inferiore a mq. 70,00 lordi, fatta salva la
minima superficie netta di norma. L’art. 26 definisce
Interventi edilizi in zone
agricole: norme generali: 1) … e seguenti … 8) Ogni entità
realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con
strada, deve essere servita da acquedotto, deve essere collegata con la
rete di distribuzione dell’energia elettrica e garantire lo smaltimento
delle acque nere tramite sistema di depurazione atto a soddisfare i
requisiti stabiliti dalla legge. (continua
nella prossima puntata). Il rinvio si rende necessario per non tediare il
lettore nel richiamare leggi e NTA. Già le premesse sopra riportate consentono di iniziare
a fare riflessioni, ipotesi e domande. Ci si chiede e si chiede
(agli amministratori tutti e responsabili di settore degli Enti: Comune,
Provincia e Regione
che
hanno l’obbligo/dovere, nelle rispettive competenze, di effettuare i
controlli ed interventi a norma di Leggi vigenti):
3) Quali requisiti avevano ed hanno quei proprietari
(4) che hanno dichiarato di essere domiciliati presso lo Studio dell’
Ing. Ferruccio MASI ? 4) A prescindere dai requisiti (sicuramente
prioritari!), quali sono i motivi per cui i seguenti
proprietari richiedenti (residenti e non residenti)
hanno usufruito più di una
delibera di approvazione di
P.A.S.A. da parte della Giunta comunale di Loano:
Francesco Costanzo(2) (residente a Brandizzo (TO),
Rossella Dal Bello (3)
(residente a Asti), Modesto
Dellagaren (3) (residente a Asti),
Rosolino Ferraro (2)
(residente a Loano), Gino
Garabello (2) (residente a Prunetto(CN),
Pier Paolo Garabello (2)
(residente a Prunetto (CN), Pietro Oliva (3) (residente a Boissano),
Giovanni Battista Porro (2) (residente a Loano),
Rocca Davide (2)
(residente a Loano), Stefanie Rembado (2) (residente a Pietra Ligure) ? Probabilmente non seguiranno chiarimenti in merito,
non solo per chi scrive ma per tutti i cittadini loanesi, (da
chi di dovere!). In oggi sono rimasti inevasi
quelli già enunciati su precedenti articoli o lettere aperte. Il seguito alla prossima puntata. Gilberto Costanza |